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News 27 Maggio 2011 |
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Al via la certificazione di malattia telematica Come noto, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 183 del 2010 (c.d. Collegato lavoro) la trasmissione dei certificati medici all’Inps deve essere effettuata, dal medico curante o dalla struttura sanitaria che la rilascia, utilizzando il canale telematico.
In relazione alla numerose perplessità sorte in merito all’applicazione della norma, i Ministeri della Funzione Pubblica e del Lavoro hanno diramato la Circolare congiunta nr. 4 del 18 marzo u.s. con la quale forniscono chiarimenti operativi.
In particolare, la Circolare ribadisce che la certificazione medica di malattia dovrà essere prodotta solo in forma telematica, pertanto la trasmissione all’Inps senza l’utilizzo di tale modalità e senza giustificato motivo, comporterà, per il medico, l’applicazione di sanzioni disciplinari fino al licenziamento dalla struttura pubblica o la perdita della convenzione.
L’invio telematico effettuato dal medico esonera il lavoratore dall’invio al proprio datore di lavoro dell’attestazione di malattia entro i due giorni successivi alla data di rilascio, pur rimanendo fermo l’obbligo di comunicazione tempestiva al datore di lavoro della propria assenza secondo quanto previsto dai singoli CCNL.
Riepiloghiamo, di seguito, gli adempimenti previsti a carico dei soggetti interessati.
LAVORATORE Il lavoratore ammalato deve fornire al medico curante:
- la propria tessera sanitaria (da cui recepire il codice fiscale);
- l’eventuale indirizzo di reperibilità da indicare nel certificato (se differente dalla residenza o dal domicilio abituale)
. Il lavoratore ammalato può inoltre richiedere al medico curante:
- il numero di protocollo assegnato al certificato medico dalla procedura telematica;
- la copia cartacea del certificato medico e dell’attestazione di malattia;
- in alternativa alla copia cartacea, l’invio della stessa documentazione in formato "pdf" alla casella di posta elettronica comunicata.
Il lavoratore, inoltre, nei confronti del datore di lavoro, deve:
- segnalare tempestivamente (entro i termini previsti dal ccnl di riferimento o da regolamento aziendale) la propria assenza per malattia e l’eventuale indirizzo di reperibilità;
- fornire, se richiestogli, il numero di protocollo assegnato al certificato medico e comunicatogli dal medico curante.
Si precisa che, qualora non sia possibile procedere alla trasmissione on-line del certificato, il medico dovrà rilasciare al lavoratore l’attestazione in forma cartacea; il lavoratore, a sua volta, provvederà ad inviare il certificato all’Inps e al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali. Decorso il previsto periodo transitorio di tre mesi, a partire dal 19.06.2011 la certificazione sarà dunque esclusivamente telematica e non vi sarà obbligo per i lavoratori di inviare la certificazione che sarà trasmessa direttamente dall’Inps ai datori di lavoro.
INPS L’inps mette a disposizione immediatamente nel proprio sito le attestazioni sanitarie che i datori di lavoro potranno reperire secondo le modalità riepilogate di seguito.
DATORE DI LAVORO Il datore di lavoro:
- deve scegliere la modalità di recupero delle attestazioni di malattia (tramite accesso diretto alla procedura Inps oppure mediante ricezione su posta elettronica certificata); peraltro, si segnala, fra le novità, la possibilità di avvalersi dei predetti sistemi anche attraverso intermediari abilitati (consulenti del lavoro, altri professionisti abilitati, associazioni datoriali, etc.);
(Riferimento ns. circolare 3/2010) Per accedere alle informazioni, i datori di lavoro possono: a) consultare le attestazioni di malattia dei propri dipendenti accedendo al sito Inps - servizi on-line, previa richiesta di autorizzazione e attribuzione di un PIN; b) richiedere l’invio degli attestati tramite posta elettronica certificata. Per attivare questa modalità, occorre inoltrare una richiesta mail all’indirizzo di PEC della sede Inps di competenza ricercando l’indirizzo sul sito Inps - le sedi INPS - ricerche per elenchi: posta certificata. La richiesta deve essere effettuata utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati i certificati e dovrà contenere la matricola Inps aziendale e il tipo di formato dei documenti (TXT, XML, entrambi). E’ possibile abbinare allo stesso indirizzo di PEC più aziende indicando nello stesso messaggio più matricole Inps. Si segnala che l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’Istituto per questa attività può essere anche un qualsiasi indirizzo di posta, anche specifico per questa attività.
- non richiede più ai lavoratori l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia (salvo i casi di mancata trasmissione telematica);
- può richiedere ai lavoratori il numero di protocollo assegnato al certificato medico dalla procedura telematica;
- aderendo ai servizi telematici dell’Inps, può usufruire del nuovo servizio messo a disposizione dall’Istituto per la richiesta delle visite fiscali on-line.
Poiché l’abbinamento tra datore di lavoro e lavoratore non è immediato, essendo subordinato all’invio mensile dei flussi telematici Uni-emens, è opportuno che i datori di lavoro richiedano sistematicamente ai propri lavoratori la comunicazione dei numeri di protocollo assegnati ai certificati medici inviati telematicamente dai medici curanti.
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