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News 10 giugno 2010

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ART 10 Riduzione della spesa in materia di invalidità

La riduzione della capacità lavorativa necessaria per il riconoscimento dell’assegno mensile (art. 9 c. 1 D. L.vo 509/1988) è elevata all’85%. (comma 1).
L’INPS può rettificare le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, oltre a quelle di invalidità a carattere previdenziale (comma2).
Il medico che attesta una falsa malattia o handicap è perseguito penalmente ed è tenuto a risarcire il danno (sia patrimoniale che di immagine) subito dall’amministrazione (comma 3).
L’INPS aumenta il numero di controlli sulle invalidità (comma 4).

ART. 12 Interventi in materia previdenziale

A partire dal 2011 le "finestre" per l’accesso al pensionamento sono ridotte a una sola, che scatta:
  • Dodici mesi dopo la maturazione dei requisiti, nel caso di lavoro dipendente;
  • Diciotto mesi dopo la maturazione nel caso di lavoro autonomo o di requisito raggiunto attraverso la c.d "totalizzazione".
Ci sono alcune esclusioni dalla nuova normativa; in particolare:
  • Chi è in preavviso alla data del 30 giugno 2010 e matura i requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • Chi, a causa dell’età, perde il titolo abilitante allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Sono inoltre esclusi dalla normativa (entro il limite di 10.000 unità) coloro che:
  • Sono in mobilità (artt. 4 e 24 L. 23/7/1991, n. 223) a seguito di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ex art. 7, c.2, L. 23/7/1991, n.223;
  • Sono in mobilità lunga (art. 7, commi 6 e 7, L. 23/7/1991, n. 223) a seguito di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010;
  • Alla data del 1° giugno 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore ex art. 2, comma 28, L. 23/12/1996, n.662

ART. 30 Potenziamento del processo di riscossione dell’INPS

Dal 2011 la riscossione coattiva relativa alle somme dovute all’INPS avviene attraverso un avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo e quindi, nel rispetto di procedure e garanzie descritte nei 15 commi, consente l’esecuzione forzata.

ART. 33 Stock option ed emolumenti variabili

Stock option e bonus erogati a dirigenti e collaboratori coordinati e continuativi nel settore finanziario, se superano il triplo della retribuzione fissa, sono assoggettati ad una aliquota IRPEF addizionale del 10%.

ART. 53 Contratto di produttività

Le somme erogate ai dipendenti del settore privato, nell’anno 2011, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati ai risultati relativi all’andamento economico o agli utili dell’impresa:
  • Sono soggette ad un’imposta sostitutiva se non superano i 6.000 euro lordi e il percipiente è titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro;
  • Beneficiano di uno sgravio contributivo (sia per la parte di contributi a carico del lavoratore che per quella a carico del datore di lavoro) nei limiti delle risorse stanziate dall’art. 1, comma 68, della L. 247/2007.
Entro il 31 dicembre 2010 il Governo quantificherà l’ammontare dell’imposta sostitutiva e dello sgravio contributivo.

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